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Non sono assoggettabili a sanzione amministrativa i minorenni. Della trasgressione risponderà a titolo personale e diretto chi era tenuto alla sorveglianza, di norma il genitore
Questi risponderanno a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.
Quanto alla contestazione delle violazioni, la stessa legge n. 689/1961 afferma che, quando possibile, debba avvenire immediatamente, sia nei confronti del trasgressore sia della persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se la contestazione non è avvenuta immediatamente per tutte o per alcune delle persone suddette, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quale trasgressore, tuttavia, andrà indicato non il minorenne, bensì colui che esercita la potestà sul minore autore della violazione. Questi, sarà responsabile non in qualità di autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza sul minore, che resta effettivo autore dell'infrazione.
Dunque, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione dovrà avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (cfr. Cass. n. 17189 del 2008; Cass. n. 4286 del 2002).
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