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Laura Massaro, la "mamma coraggio" ha vinto la sua battaglia. Sulla vicenda si è pronunciata la Corte d'Appello di Roma che ha ritenuto l'allontanamento coattivo non rispondente al benessere del bambino
Il decreto stabiliva che il bambino avrebbe potuto vedere la madre, con la quale viveva da quando aveva appena due anni, solo una volta ogni 15 giorni e nel corso di visite vigilate. Un curatore avrebbe, invece, vigilato sulla relazione padre-figlio e, in caso di criticità, il piccolo rischiava la collocazione in una Casa famiglia.
Contro questa decisione la donna aveva opposto una strenua resistenza, sia fuori che dentro le aule della giustizia, chiedendo il rispetto dei suoi diritti e ascolto da parte di giudici, assistenti sociali e consulenti. Il tema dell'alienazione parentale, d'altronde, è ancora oggetto di un forte dibattito a livello scientifico che vede posizioni contrapposte. La pronuncia in oggetto, pertanto, assume un valore ancor più pregnante.
Alienazione parentale: la decisione della Corte d'AppelloLa Corte d'Appello di Roma, con il decreto n. 2/2020, ha precisato in ventiquattro pagine le motivazioni per cui ha deciso di accogliere il ricorso proposto dall'avvocato Lorenza Stipa e annullare il decreto che, in base alla CTU espletata in tale sede, aveva disposto l'allontanamento coatto.Alla base della decisione di prime cure vi è una vicenda come molte altre, quella di una coppia di genitori la cui relazione sentimentale era andata progressivamente in crisi sino a giungere a una definitiva rottura. Situazione a cui aveva fatto seguito la necessità di regolamentare l'affido del piccolo.
Un percorso che si era rivelato tortuoso, complici le difficoltà relazionali riscontrate tra i genitori, tali da poter potenzialmente costituire un grave pregiudizio per il futuro e positivo sviluppo del bambino. I rapporti, infatti, si erano deteriorati sensibilmente portando a reciproche accuse e denunce estese anche ad altri soggetti del procedimento.
La consulenza descriveva "pressioni psicologiche" sul bambino da parte della madre per rifiutare e rinnegare il padre, nonché di "una campagna denigratoria" accesa dall'astio che la madre aveva verso l'altro genitore e di altri condizionamenti psicologici della Massaro.
"Il dolore vivo della forzata separazione, con drastica limitazione anche dei contatti telefonici, rimane sullo sfondo, recessivo rispetto alla ritenuta prevalenza dell'interesse alla attuazione coattiva del sempre richiamato diritto alla bigenitorialità".
La bigenitorialità, evidenzia la Corte, non è un principio astratto e normativo, ma è un valore posto nell'interesse del minore, che deve essere adeguato ai tempi e al benessere del minore stesso. Pertanto, imporre l'allontanamento del piccolo dalla sua casa e dai suoi affetti comporterebbe "la duplice sofferenza di un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti, e di una esposizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e paura e comunque estranea".
La seconda ragione per cui la Corte reputa di non confermare il provvedimento di allontanamento e di collocamento del minore presso il padre attiene al rilevato difetto di gradualità della misura disposta. Nel caso specifico, tanto più alla luce del tormentato percorso processuale e della sostanziale inefficacia dei precedenti provvedimenti, "appare velleitario ritenere che sia possibile ricostruire un legame parentale recidendo l'altro".
Non vi sono scorciatoie né automatismi, dunque, e l'approccio "rigido" fin qui adottato ha già dato plurime prove negative. Pertanto, anziché reiterare in una escalation provvedimentale il contenuto del precetto ineseguito, occorre allora pazientemente continuare a tentare altre strade.
In sostanza, piuttosto che allontanare il bambino dal suo mondo e inserirlo, artificialmente, in quello del padre, secondo i giudici occorre che sia il padre a essere messo in condizione, e in grado di, partecipare alla vita del figlio così come si è strutturata, una vita che ha diritto e necessità di giovarsi anche dell'apporto della presenza e del sostegno paterno, anche in vista di una auspicabile crescita ed autonomizzazione dalla assorbente figura materna.
Infine, i magistrati si soffermano sulla mancanza di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità dell'ordine impartito dal giudice, che ne condiziona l'efficacia.
La previsione dell'allontanamento coatto del piccolo dalla casa materna e il suo collocamento in luogo diverso non appare, secondo i giudici, rispondere al migliore interesse del minore e viene dunque revocata.
I magistrati dispongono che venga immediatamente attivato un percorso di sostegno psicoterapeutico per il piccolo e che il suo Tutore predisponga celermente un progetto operativo finalizzato alla ripresa dei rapporti diretti tra il minore e il padre, in modo che le fasi e le condizioni indicate dallo psicoterapeuta si raccordino con risorse effettive dei servizi sociali presenti sul territorio.
Tale progetto, precisa la Corte, dovrà prevedere e favorire la assunzione di un ruolo attivo di accudimento del padre del minore nei confronti del figlio. Nell'attuazione del progetto coinvolto anche il servizio sociale che, oltre a vigilare sul rispetto dei tempi per la frequentazione del bambino con il padre, monitorerà costantemente l'andamento delle relazioni intrafamiliari e supporterà con l'offerta di adeguato sostegno psicologico individuale e/o parentale i genitori del minore.
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