Nel 2016, con la legge Cirinnà, son stati regolamentati i rapporti tra i conviventi che possono addivenire ad un vero e proprio contratto disciplinando diritti e doveri
Nel 2016, con la legge Cirinnà, son stati regolamentati i rapporti tra i conviventi.
Si definiscono conviventi due persone che
convivono sotto lo stesso tetto, legate da un rapporto affettivo di
reciproca assistenza morale e materiale, che decidono di non contrarre
matrimonio.
A queste coppie la legge Cirinnà ha concesso molti dei diritti tipici del
matrimonio.
Ad esempio, in caso di malattia, o ricovero in ospedale i conviventi hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in ospedale. Inoltre, il convivente per prestare la propria assistenza al partner può usufruire dei permessi lavorativi retribuiti.
In caso di
morte del convivente, l'altro se lo desidera, può subentrare nel
contratto di
locazione dell'abitazione dove risiedevano entrambi.
Inoltre, qualora il convivente proprietario della
casa familiare dovesse decedere, l'altro convivente ha
il diritto di continuare a vivere in detta abitazione per un periodo non superiore a cinque anni.
Sul versante economico, la principale innovazione legislativa attiene il
diritto agli
alimenti in caso di cessazione della convivenza, diversamente dalla separazione di persone unite in
matrimonio, per le quali è previsto il diritto al
mantenimento. Tuttavia, il diritto agli alimenti, diversamente dal mantenimento, viene corrisposti unicamente quando uno dei conviventi si trovi nella oggettiva
impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento: pertanto sotto questo punto di vista, la tutela del
convivente separato è più debole rispetto a quella del
coniuge separato.
Sei due conviventi desiderano tutelare maggiormente la loro unione, possono ricorrere al nuovo
contratto di convivenza.
Con questo
contratto le parti possono disciplinare i propri
rapporti patrimoniali ed anche le modalità di contribuzione alla vita comune anche in caso di cessazione della convivenza.
A titolo esemplificativo i
conviventi nel
contratto possono quantificare le spese mensili a cui ciascuno deve contribuire, decidere chi e con quali modalità provvedere alle spese necessarie per i figli. Inoltre, i conviventi decidono se adottare il regime della
comunione o della
separazione dei beniper quanto attiene agli acquisti in costanza di
convivenza.
- morte di uno dei contraenti;
- successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone;
- accordo delle parti formalizzato in un atto avente la medesima forma del contratto originario,
- recesso unilaterale, sempre redatto nella già menzionata forma e notificato all'altro convivente.