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Diritto di famiglia

Assegno divorzile nelle unioni civili: i principi della Cassazione

Assegno divorzile nelle unioni civili: i principi della Cassazione

L'ordinanza della Cassazione definisce i principi applicabili al riconoscimento dell'assegno divorzile nelle unioni civili, consolidando l'equiparazione con la disciplina matrimoniale

La vicenda sottesa e la questione giuridica

Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte (ordinanza n. 25495/2025 sotto allegata) traeva origine da una vicenda complessa che aveva visto protagoniste due donne la cui convivenza era iniziata nel novembre 2013, formalizzata successivamente in unione civile il 17 dicembre 2016 e sciolta nel 2018. La peculiarità della fattispecie risiedeva nella necessità di valutare l'incidenza del periodo di convivenza precedente la formalizzazione dell'unione civile sulla determinazione del diritto all'assegno, questione già affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023.

La Corte d'Appello di Trieste, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto l'assegno nella misura di 550 euro mensili, valorizzando la disparità economica tra le parti e il carattere assistenziale-compensativo del contributo, in relazione ai sacrifici sostenuti e alla perdita di chance lavorativa nell'ambito della convivenza. Tuttavia, la Cassazione ha censurato tale approccio, rilevando un'applicazione non corretta dei principi consolidati in materia di assegno divorzile.

La distinzione fondamentale tra assegno di mantenimento e divorzile

Un aspetto cruciale della decisione riguarda la distinzione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.

La Cassazione ha precisato che l'assegno di mantenimento presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale ed è "correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio".

L'assegno divorzile, invece, "presuppone lo scioglimento del vincolo" e l'avvio di "una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza dell'autoresponsabilità".

Questa distinzione assume particolare rilevanza nelle unioni civili che "non conoscono la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come l'assegno di mantenimento", ma a cui si applica però, per espressa disposizione di legge, il comma 6 dell'articolo 5 della legge n.898/1970 in materia di assegno divorzile.

Presupposti dell'assegno: funzione assistenziale e compensativo-perequativa

La decisione ribadisce che i principi per il riconoscimento dell'assegno divorzile nelle coppie legate dal vincolo matrimoniale sono "senz'altro valevoli" anche per le unioni civili a seguito dello scioglimento.

L'assegno divorzile, dunque, anche nelle unioni civili assolve una duplice funzione, assistenziale e compensativo-perequativa.

La funzione assistenziale ricorre quando l'ex partner sia privo di risorse economiche sufficienti per una vita autonoma e dignitosa e non possa procurarsele malgrado ogni diligente sforzo.

La funzione compensativo-perequativa, invece, presuppone che lo squilibrio economico dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali di una delle parti, purché tale sacrificio sia stato funzionale a fornire un contributo apprezzabile al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune.

Il richiedente è tenuto, dunque, a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia, ovvero altre forme di contributo alla carriera del partner e alla formazione del suo patrimonio o di quello comune.

L'errore metodologico censurato

La Cassazione ha individuato nell'approccio della Corte d'Appello un duplice errore metodologico. In primo luogo, il giudice di merito aveva dato per scontato il requisito assistenziale sulla base della rilevata disparità economica, senza verificare se le risorse, attuali e potenziali, della richiedente fossero sufficienti ad assicurarle una vita dignitosa e autonoma.

In secondo luogo, era mancato l'accertamento della funzione compensativa, ovvero che il sacrificio fosse stato compiuto per ragioni "altruistiche e solidali", funzionale al benessere materiale e morale della formazione sociale costituita dall'unione.

Il principio di diritto enunciato

La Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto di particolare chiarezza e completezza stabilendo che nell'unione civile l'assegno divorzile può essere riconosciuto previo accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'individuazione della funzione assistenziale e perequativo-compensativa. La sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno "che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto".

Il principio prosegue precisando che "se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte".

Conclusioni

L'ordinanza n. 25495 del 2025 della Cassazione rappresenta un contributo di particolare valore nell'evoluzione del diritto delle unioni civili - quale "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione" -, offrendo un quadro sistematico e rigoroso per la valutazione delle domande di assegno post-scioglimento.

La decisione rappresenta un tassello fondamentale nell'evoluzione del diritto delle unioni civili, garantendo piena equiparazione sostanziale con il matrimonio negli aspetti patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.

La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, manifestandosi nelle relazioni affettive stabili che creano comunità "di affetti e vita comune", dove possono assumere rilevanza scelte altruistiche, inclusa la cura di soggetti deboli come minori e anziani.

Questo orientamento è, peraltro, coerente con l'impianto normativo della legge n. 76 del 2016 e con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.

In estrema sintesi, l'approccio metodologico delineato dalla Suprema Corte - che distingue chiaramente tra funzione assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno -, non solo fornisce strumenti concettuali precisi per affrontare le complesse dinamiche di natura economica post scioglimento del rapporto di coppia, ma rappresenta un elemento di garanzia contro applicazioni automatiche o semplicistiche della disciplina.

È necessario, infatti, abbandonare approcci semplicistici basati sulla mera disparità economica, per abbracciare una valutazione complessiva che tenga conto della storia della coppia, dei ruoli assunti, dei contributi forniti e dei sacrifici sostenuti.

Avv. Francesco Pace

Studio Legale Cataldi sede di Roma

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Scarica pdf Cass. n. 25495/2025
Foto: 123rf.com

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