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Diritto di famiglia

Tribunale di Catanzaro: non commette reato il marito che non versa il mantenimento se ha garantito il sostentamento del nucleo familiare

Tribunale di Catanzaro: non commette reato il marito che non versa il mantenimento se ha garantito il sostentamento del nucleo familiare
Il marito non è penalmente sanzionabile se non ha fatto mai mancare nulla per il sostentamento del nucleo familiare contribuendo sia al vitto che al vestiario, anche se non versa l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.

 

Il Tribunale di Catanzaro, Giudice dott. Illiano Francesco, con sentenza n° 743/13 depositata in cancelleria il 18/10/2013, a seguito di esame dibattimentale, ha deciso per la declaratoria d'assoluzione dell'imputato per il reato a lui ascritto in rubrica (art. 570, co. 1 e 2, codice penale), perché il fatto non sussiste. 

Ed invero, dall'escussione della persona offesa è risultato che, se è vero che l'imputato, sin dal momento della separazione non ha ottemperato puntualmente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento di €.500,00 mensili disposto in sede di separazione a favore dei due figli minori, è pur vero che lo stesso non ha fatto mai mancare nulla per il sostentamento del nucleo familiare contribuendo sia al vitto che al vestiario e quindi a tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza dei figli minori. 

Studio Legale Aloisio

Da quanto sopra descritto, il giudicante ha argomentato, abbracciando la giurisprudenza accreditata, che l'ipotesi prevista dall'art. 570 2° co. C.p.., pur avendo come presupposto l'esistenza di un' obbligazione alimentare, non ha tuttavia carattere meramente sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che determina l'entità dell'obbligazione. 

Ragion per cui se l'obbligato ha fatto venir meno lo stato di bisogno dei soggetti passivi pur non ottemperando agli assegni alimentari, non ha, a parere del giudicante, commesso un'azione tale da integrare l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa in esame.
Infatti, proprio l'assenza nel caso de quo dell'elemento oggettivo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 570 2° co. C.p.p., ha imposto al giudicante di emettere declaratoria di assoluzione ai sensi del 1° co. dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.  

Avv. Aloisio Luigi
Di questo autore:
Guida al Paesaggio "Guida al Paesaggio - Principi Normativi e criteri di progettazione"
edito da Edizioni Fag Milano, aprile 2013 di Luigi Aloisio
(16/12/2013 - Avv. Luigi Aloisio) Tribunale di Catanzaro: non commette reato il marito che non versa il mantenimento se ha garantito il sostentamento del nucleo familiareSalva in PDF

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