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Ed invero, dall'escussione della persona offesa è risultato che, se è vero che l'imputato, sin dal momento della separazione non ha ottemperato puntualmente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento di .500,00 mensili disposto in sede di separazione a favore dei due figli minori, è pur vero che lo stesso non ha fatto mai mancare nulla per il sostentamento del nucleo familiare contribuendo sia al vitto che al vestiario e quindi a tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza dei figli minori.
Da quanto sopra descritto, il giudicante ha argomentato, abbracciando la giurisprudenza accreditata, che l'ipotesi prevista dall'art. 570 2° co. C.p.., pur avendo come presupposto l'esistenza di un' obbligazione alimentare, non ha tuttavia carattere meramente sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che determina l'entità dell'obbligazione.
"Guida al Paesaggio - Principi Normativi e criteri di progettazione"
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