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La regola generale e' che i genitori sono tenuti ad adempiere l'obbligo del mantenimento in favore dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per giurisprudenza consolidata, l'assegno di mantenimento può essere aumentato, nel caso in cui il soggetto obbligato abbia un tenore di vita più agiato rispetto a quello avuto al momento della determinazione originaria dell'assegno medesimo.
E' infatti di pochi giorni fa una sentenza della Cassazione, la n. 920 del 17.01.2014, che ha disposto a carico di un padre divorziato, che nel frattempo aveva fatto carriera, l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio adolescente.
La Corte ha giustificato l'aumento prendendo in considerazione la posizione lavorativa del genitore, che dall'epoca in cui fu dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era divenuta più prestigiosa; inoltre, nell'aumento dell'assegno di mantenimento sono state determinanti anche le accresciute esigenze del minore.
In conclusione, nella determinazione dell'assegno, il cambiamento delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi non passa inosservato.
Quindi, se i redditi del coniuge obbligato sono migliorati può essere chiesto un aumento dell'importo dell'assegno così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata".
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
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(24/01/2014 - Avv. Barbara Pirelli)
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