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a cura dell'Avv. Silvia Delcuratolo - Bari -
Com'è noto, secondo l'art. 9 della Legge sul divorzio n. 898/1970, in caso di morte dell'ex-coniuge, il coniuge superstite divorziato ha diritto, se non si è risposato ed è titolare dell'assegno divorzile, alla pensione di reversibilità dell'ex-coniuge defunto.
Le cose si complicano quando, oltre alla ex-moglie, esiste anche una nuova moglie, rimasta vedova.
In tal caso, il suddetto art. 9 stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti alla vedova viene attribuita alla moglie divorziata, tenendo conto della durata del rapporto con l'ex-marito deceduto.
Nel caso che ci occupa, la moglie divorziata, titolare di assegno divorzile, chiedeva al Tribunale l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex-marito, deceduto.
Il Tribunale disponeva suddividersi tra la ex-moglie e la seconda moglie vedova, in ragione di metà, il predetto trattamento pensionistico.
La vedova impugnava la sentenza del Tribunale, ma la Corte di Appello prima e la Corte di Cassazione poi, le davano torto rigettando le rispettive impugnazioni.
La Cassazione, infatti, nella sentenza n. 6019/2014 ha evidenziato che "per giurisprudenza consolidata, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, pure considerando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali.".
In proposito, la Cassazione ha rilevato la correttezza della sentenza emessa.
Avvocato civilista e matrimonialista Silvia DelcuratoloStudio legale Verdebello - Delcuratolo
Via Don Luigi Guanella, 15/G - 70124 Bari - fax 080.5023763 - Mobile: 333.1790189
(28/03/2014 - Avv. Silvia Delcuratolo)
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