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Diritto penale

EDILIZIA: Realizzazione di un piazzale in zona agricola.

EDILIZIA: Realizzazione di un piazzale in zona agricola.

 

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di un piazzale in zona agricola – Permesso di costruire – Necessità – Modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo – art. 44, lett. b), d.P.R. 380\01.

Integra un illecito edilizio l’esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività, pur non comportando un’edificazione in senso stretto, determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO AGRARIO – Distinzione tra scavo, sbancamenti e livellamenti di terreno – Interventi finalizzati ad attività agricole, interventi finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli – Giurisprudenza penale.

La giurisprudenza penale distingue tra diverse ipotesi di scavo, sbancamenti, livellamenti di terreno. Tale tipologia di intervento può essere infatti così suddivisa: interventi finalizzati ad attività agricole, interventi finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli che incidono sul tessuto urbanistico del territorio, interventi prodromici alla realizzazione di un immobile. Nel primo caso non si ritiene necessario il permesso di costruire che, al contrario, è richiesto negli altri due casi ( cfr. Sez. 3, n. 17114 del 16/12/2014 (dep. 2015), Bettoni: Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014 (dep. 2015), Agostini Sez. 3, n. 8064 del 2/12/2008 (dep. 2009), P.G. in proc. Dominelli e altro, Sez. 3, n. 45492 del 29/10/2008, Marinangeli).

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Beneficio della non menzione della condanna – Principio dell”‘emenda” – Recupero morale e sociale – Apprezzamento discrezionale del giudice di merito – Art. 175 cod. pen. – Motivazione della mancata concessione – Art. 133 cod. pen..

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell”‘emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che è tenuto ad indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34380 del 14/7 /2011, Allegra; Sez. 2, n. 6949 del 12/3/1998, Pennisi).

Scritto da: Redazioneil 20 febbraio 2017.

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