di Lucia Izzo - Chi utilizza l'immagine di un'altra persona come foto del proprio profilo Facebook rischia una condanna per il reato di sostituzione di persona.
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza
n. 4413/2018 (qui sotto allegata) ha confermato la
sanzione penale, patteggiata da una donna innanzi al G.U.P., a 15 giorni di reclusione (convertita in una
multa di 3.750 euro, da pagare in trenta rate mensili.
All'imputata era ascritto il reato previsto dall'art. 494 c.p. per avere utilizzato, per il proprio profilo Facebook, la foto di un'altra persona. In Cassazione la donna deduce la nullit dell'accordo stipulato fra lei e il pubblico ministero.
Secondo la difesa, erroneamente il giudice non aveva consentito di revocarlo a seguito della possibilit sopravvenuta, stante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 201/2016 di richiedere, con l'atto di opposizione al decreto penale, la sospensione del procedimento per la messa alla prova.
Pi precisamente, il giudice non aveva concesso il
richiesto termine a difesa e aveva, invece, accolto l'istanza subordinata, sulla quale si era formato il consenso con il pubblico ministero, di ripartire il pagamento della
multa in 30 rate, piuttosto che nelle 18 dell'originario accordo.
Tale accordo, per gli Ermellini, non era affetto da alcuna nullit poich emesso il 20 maggio 2016 quando
non era stata ancora n pronunciata n pubblicata la sentenza a cui la difesa fa riferimento che aveva dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p., nella parte in cui non prevede che il
decreto penale di condanna contenga l'avviso della facolt dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Inoltre, nel caso concreto, l'istanza della difesa, di revoca del consenso al
patteggiamento, non si era fondata sulla esplicita richiesta di sospensione del processo per la messa alla prova, ma solo
sulla richiesta di un termine a difesa per valutarne la convenienza. Il ricorso va dunque respinto.