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Il reato invece procedibile d'ufficio se ricorrono una o pi circostanze di cui agli articoli 61, numero 7) e 625 c.p., ossia se si cagiona alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravit oppure ricorrono altre circostanze aggravanti.
In questi casi l'azione penale viene avviata automaticamente nel momento in cui giunge all'autorit giudiziaria la notizia del crimine.
Possono essere esempi in tal senso l'utilizzo di borse con doppio fondo, di indumenti per agevolare l'occultamento, di attrezzi per rimuovere o schermare l'antitaccheggio o per rendere comunque seriamente difficoltoso l'accertamento della sottrazione.
Con la sentenza 52117/2014, le Sezioni Unite hanno risolto un diffuso contrasto giurisprudenziale riguardante la qualificazione giuridica della condotta furtiva consistente nel prelievo di merce dai banchi di un supermercato e nel successivo occultamento della refurtiva all'atto del passaggio davanti al cassiere, quando tutta l'azione delittuosa si svolta sotto il controllo costante del personale addetto alla vigilanza, intervenuto solo dopo che il soggetto attivo ha superato la barriera delle casse. I giudici hanno ritenuto che in tale circostanza si sia in presenza di un furto tentato e non di furto consumato, come sostenuto dal contrario orientamento: ci ha portato a inevitabili conseguenze pi favorevoli per il reo, stante la diminuzione di pena nei casi di tentativo.
Per la Cassazione, il monitoraggio nella attualit della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilit della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.
Per quanto riguarda la fattispecie del furto in supermercato, inoltre, pu trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 131 bis c.p. riguardante la particolare tenuit del fatto: spesso infatti chi si rende responsabile del delitto in esame incensurato e tenta di rubare merce di modesto valore.
La norma, se ne ricorrono i presupposti, consente di escludere la punibilit se l'offesa di particolare tenuit e il comportamento risulta non abituale, pertanto furti reiterati esulano dall'applicazione della disposizione.
Ad esempio, con la sentenza numero 44092/2016, la Corte di cassazione ha considerato non punibile il furto al supermercato di due salami, in considerazione "del modesto valore economico della merce sottratta, delle modalit della condotta, di ridotto allarme sociale, della mancata configurabilit di qualsiasi aggravante e del grado dell'elemento soggettivo del reato, di non rilevante intensit".
Va infine detto che la sola circostanza che il furto al supermercato abbia avuto ad oggetto solo generi alimentari non vale a qualificare l'azione criminosa come dettata dallo stato di necessit e quindi non di per s idonea a far ritenere l'ipotesi del furto lieve ai sensi dell'articolo 626 c.p., che ricorre quando il fatto commesso per provvedere a un grave e urgente bisogno.
Come precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10094/2018, infatti, l'ipotesi del furto attenuato richiede sempre la prova che il bisogno non potesse essere soddisfatto con mezzi leciti.
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