Sei soddisfatto del servizio?

Per la Cassazione correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente lo stalking, aggravato dal fatto che il collega fosse invalido
Con la sentenza n. 18717/2018 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione, prima sezione penale, si pronunciata sul ricorso del "bullo" che aveva umiliato un collega con diverse condotte moleste, scherzi e dispetti, ridicolizzandolo anche a causa delle sue menomazioni psicofisiche e della sua fragilit.
In Cassazione, l'imputato tenta di screditare la motivazione della sentenza impugnata cercando di "minimizzare" l'accaduto, affermando si trattava di scherzi e condotte isolate. Invece, secondo gli Ermellini, la Corte di merito ha motivato correttamente e in maniera efficace e analitica il suo provvedimento in ordine alla sussistenza del reato.
Dall'istruttoria compiuta in primo grado e dal narrato testimoniale era infatti emerso un quadro di vero e proprio "bullismo" sul posto di lavoro nei confronti del collega pi debole, assunto nella ditta di auto spurgo con le quote disabili, in quanto invalido al 50% poich affetto dagli esiti di un ictus.
Le condotte in danno alla vittima erano state reiterate, quasi quotidiane, con frequenti prese in giro e dispetti tesi a ridicolizzarlo proprio a causa della sua menomazione mentre svolgeva la sua attivit alle dipendenze della ditta in cui lavorava anche l'imputato.
Una condizione chiaramente percepita da chi gli stava vicino e conosciuta nell'ambiente di lavoro trattandosi di un contesto frequentato da una comunit di soggetti a stretto contatto, ove la fragilit della vittime e le limitazioni oggettive subite per le condizioni di salute lo avevano esposto indifeso all'altrui cattiveria e alle persecuzioni dell'imputato.
Per i giudici, i comportamenti messi in atto dall'imputato sarebbero stati intrinsecamente molesti per chiunque e non soltanto per le condizioni della vittima, perch volti a ridicolizzarla, ad infastidirla, a prospettarne l'immagine in un momento di difficolt e d'imbarazzo, a suscitare in lei sentimenti di vergogna e a esporla alla derisione collettiva nell'ambito della comunit dei soggetti frequentatori la sede dell'impresa datrice di lavoro.
La condanna per il reato non esclusa neppure dal fatto che vittima e persecutore avessero raggiunto bonariamente un accordo sul risarcimento. Nonostante tutto, i giudici si vedono costretti ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato risulta estinto per prescrizione.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/30325-stalking-umiliare-e-fare-dispetti-al-collega-di-lavoro.asp
Sei soddisfatto del servizio?