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La Cassazione conferma il sequestro del cane in precarie condizioni di salute che la proprietaria, indagata per maltrattamenti, aveva lasciato da solo per 15 giorni per andarsene in vacanza
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 29894/2018 (qui sotto allegata) lanciando cos un severo monito nei confronti dei proprietari che, con l'arrivo dell'estate e delle vacanze, frequentemente abbandonano o lasciano soli e nella pi totale incuria i propri amici animali.
In Cassazione, la padrone ritiene mancanti i presupposti oggettivi e quelli soggettivi(avere agito con crudelt, senza necessit) del reato contestato. Ancora, sottolinea che non vi fosse stato alcun abbandono dell'animale, come dimostrato dalla presenza di ciotole con acqua e cibo, circostanza che provava la quotidiana cura dell'animale.
Tuttavia, si tratta di doglianze che non accolgono gli Ermellini rammentando come, sia per il sequestro preventivo sia per quello probatorio, il ricorso in Cassazione sia possibile unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione, come quello avanzato dalla ricorrente.
Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione: infatti, il giudice ha motivato adeguatamente e in maniera non contraddittoria o manifestamente illogica come all'esito di diversi sopralluoghi svolti dalla P.G. presso l'abitazione dell'indagata, sempre assente, veniva ritrovato nel cortile l'animale, affetto da leishmaniosi e in precarie condizioni di salute (es. emorraggia dal naso, unghie delle zampe incrinate, onicogrifosi e linfoadenioregalia) accertate dal servizio veterinario locale.
I vicini dell'indagata riferivano che la stessa (unitamente alla propria famiglia e ad altro cane) si era allontanata dall'abitazione nelle due settimane precedenti lasciando l'animale incustodito all'interno del cortile e che i passanti, impietositi dalle precarie condizioni di salute dell'animale, avevano provveduto allo stesso fornendogli cibo e acqua attraverso le grate del cancello.
Nel caso in esame, conclude la Corte, l'analisi del Tribunale del riesame nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, risulta adeguata alle risultanze degli accertamenti di P.G., mentre sul punto le prospettazioni della ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi atti di indagine, valutazioni ipotetiche, non valutabili in sede di giudizio di legittimit.
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