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Nel dettaglio, la collisione con l'autovettura della vittima era avvenuta all'altezza di un incrocio, dopo che l'imputato con la sua auto si era immesso sulla strada provinciale senza aver rispettato il segnale di Stop e dato la necessaria precedenza agli altri veicoli.
Ancora, l'imputato lamenta che l'evento mortale si era in realt verificato a causa dei gravissimi errori iatrogeni in cui incorsero i medici operatori, e dunque non sarebbe eziologicamente riconducibile alla condotta dell'imputato.
In realt, secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha ricostruito il fatto e valutato la responsabilit dell'imputato sulla base di un iter motivazionale congruo e razionale, esente da manifeste aporie logiche o dalla scorretta applicazione di norme giuridiche.
Nel caso di specie, tra l'altro, si in presenza di una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui le motivazioni delle sentenze di merito di primo e secondo grado si integrano a vicenda, costituendo un corpo unico, con tutti i limiti connessi alla impossibilit per la parte di dedurre il vizio logico della motivazione sul piano del travisamento della prova .
Tra l'altro, precisa la Cassazione, il comportamento alternativo lecito dell'imputato, ovvero il fermarsi allo STOP, avrebbe certamente impedito l'evento: non rispettando il segnale, l'automobilista ha determinato l'incidente, a prescindere dalla colpa concorrente della vittima.
Quest'ultima, come accertato dai giudici, non procedeva a "zig zag", ma con andatura diritta, tanto da aver azionato i freni per cercare di evitare l'impatto, segno quindi di una condotta di guida "regolare" e non abnorme.
Inoltre, i giudici hanno motivatamente escluso che nel caso ricorressero gli estremi di una condotta colposa dei medici tale da avere innescato un "rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato", e quindi avulso dalla lesione direttamente conseguente all'infortunio stradale, che ne costituisce invece un imprescindibile antecedente.
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