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di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9576 del 28 febbraio 2013Nel caso in oggetto ad un'azienda, il cui amministratore è indagato per evasione fiscale, è stata applicata in secondo grado la misura cautelare del sequestro preventivo. La misura avrebbe avuto ad oggetto la quota di patrimonio aziendale equivalente alla somma presumibilmente evasa.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto illegittimo tale provvedimento, annullando di conseguenza l'ordinanza impugnata, poiché la situazione di fatto sarebbe stata carente degli elementi necessari all'applicazione di tale misura: il Giudice competente avrebbe concesso la misura sfruttando una "motivazione apparente", non avendo il PM adeguatamente sviluppato argomentazioni a contrario rispetto al dato giuridico della separazione tra patrimonio aziendale e gestione dello stesso posta in essere dall'amministratore responsabile. Mancando il periculum in mora, requisito fondamentale per l'applicazione di questa misura cautelare, la Suprema Corte ha statuito che in questa particolare situazione il sequestro preventivo non può essere concesso.Vai alla fonte della notizia http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13224.asp
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