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di Licia Albertazzi -
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta, sentenza n. 5507 del 4 Febbraio 2013Sul piano penale infatti incorre ipotesi di estinzione del reato nel caso in cui l'imputato dimostri di essersi attivato al fine di rimuovere le conseguenze dannose della sua condotta criminosa. Nel caso di specie, l'aver cagionato un importante incidente stradale. Afferma la Corte che, per avanzare richiesta di estinzione del reato, l'imputato deve dimostrare di "avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, di guisa che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".
Ma se in sede civile la quantificazione delle lesioni fisiche subite dal danneggiato non è ancora stata effettuata, in sede penale l'offerta avanzata dal responsabile per riparare il danno è stata ritenuta dalla vittima insufficiente: di qui la mancanza di una prova a sostegno dell'istanza di estinzione. La Suprema Corte enuncia in questo modo il principio secondo il quale la pronuncia del giudice civile è di fatto in grado di influenzare l'andamento del parallelo processo penale.Vai alla fonte della notizia http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13281.asp
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