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In particolare, nel caso specifico che coinvolge una coppia di genitori di quattro minori "non è nemmeno ipotizzabile che i comportamenti posti in essere dai due imputati fossero finalizzati ad imporre una qualche forma dl educazione, essendo stati improntati elusivamente all' insegna della violenza e della sopraffazione".
Anche l'ambiente degradato in cui viveva la famiglia e le condizioni di miseria e sottocultura non hanno giustificato i comportamenti violenti e vessatori perpetrati a danno dei minori.
Inoltre, l'affermazione di colpevolezza in capo ai genitori è stato determinato dall' aver instaurato un "sistema di vita avvilente e doloroso per i figli, costretti non solo a vivere nell' incuria e nella sporcizia, ma a sopportare costantemente offese, ingiurie e violenze fisiche di vario tipo".
Come è noto, il dolo richiesto per la sussistenza della figura delittuosa dei maltrattamenti in famiglia è di natura generica, cioè non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.
Pertanto, la sussistenza del dolo è stata desunta anche tenendo conto della durata dei maltrattamenti causati ai minori.
Coerentemente, la condotta delittuosa non è stata inquadrata nel diverso reato di cui all'art. 571 c.p.: infatti, pur ammettendosi che nei confronti di un minore il potere educativo attribuito ai genitori (Cost., art 30) comprenda l'uso moderato di mezzi coercitivi e repressivi, deve escludersi che detto potere consenta il ricorso ad azioni violente o brutali che incidono sui diritti fondamentali del fanciullo, in coerenza con i principi costituzionali e con le Convenzioni internazionali.
Teresa Fiortini
(04/06/2013 - Teresa Fiortini)
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