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Nel dettaglio, la Corte d'Appello ha ritenuto non fosse stata fornita prova di siffatta connotazione dell'attività venatoria, osservando altresì che il comportamento del ricorrente (in sé teso a ostacolare le attività di accertamento da parte degli organi intervenuti della Polizia provinciale) e lo stesso contenuto del provvedimento autorizzatorio (del tutto generico e tale da non consentire alcun effettivo controllo della specifica rivendicata attività) confermavano l'illiceità della condotta. Tra l'altro l'attività in questione era stata da tempo sospesa per decisione unanime dell'organo locale di vigilanza.
Quanto all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 703 cit., precisa la Cassazione, da un lato per via pubblica deve intendersi ogni strada che sia aperta al pubblico passaggio, comprese le vie di comunicazione tra fondi (dette vie vicinali), se possano essere liberamente percorse.
Nel caso di specie, risulta che la strada dove era avvenuto il fatto fosse aperta al pubblico transito, censita nello stradario comunale, e, ancorché non asfaltata d in zona agreste, fungeva da collegamento tra altre strade parallele di maggior traffico. Neppure sono state evidenziate restrizioni di accesso al riguardo.
Il provvedimento impugnato ha correttamente evocato i principi più volte ribaditi dalla Cassazione secondo cui la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose art. 703 c.p. (cfr. Cass., n. 14526/2012), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.
Il provvedimento impugnato ha correttamente evocato i principi più volte ribaditi dalla Cassazione secondo cui la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.).
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