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Come si coordina l'ordine di demolizione di un'opera abusiva emesso dal giudice penale con i poteri riconosciuti in capo al comune? Il dato legislativo di riferimento è l'art. 31, d.p.r. n. 380 del 2001.
L'iter può essere riassunto in questo modo: una volta rilevata la violazione, il comune ingiunge al proprietario o responsabile la rimozione o demolizione dell'opera abusiva (comma 2). Se il responsabile o proprietario non provvede nel termine di 90 giorni, il bene e l'area di sedime, sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale (comma 3).
In questo contesto, la funzione del giudice penale, nel caso in cui egli abbia emesso un ordine di demolizione, rispecchia sì l'interesse del territorio affinché rimanga integro da eventuali abusi, ma genera incompatibilità con l'amministrazione procedente nel caso in cui quest'ultima abbia scelto di mantenere in vita l'opera.
Al riguardo va sottolineato che l'ordine di demolizione assolve una funzione di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale. Certo, tale funzione non ha carattere suppletivo rispetto al potere esercitato dalla PA ma mira a ripristinare l'interesse offeso dall'opera abusiva.
[1] Così come sostenuto da giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. pen., S. U., 19 giugno - 24 luglio 1996, n. 15; Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2001, n. 34428.
[2] "Vi è piena compatibilità e autonomia fra l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale in uno con la sentenza di condanna e l'eventuale provvedimento di acquisizione adottato dal Comune", dovendosi affermare che "l'esecuzione dell'ordine di demolizione si arresta soltanto di fronte a una deliberazione del Consiglio Comunale che sancisca la sussistenza di prevalenti esigenze di pubblico interesse che sconsiglino la rimozione dell'abuso." cfr. ex plurimis Cass. Pen., sez. III, 28 aprile 2010, n. 32952
[3]"L'intervenuta emissione dell'ordine di demolizione da parte del giudice penale non priva affatto l'amministrazione del potere di disporre l'acquisizione dell'immobile al proprio patrimonio per finalità di pubblico interesse, ben potendo il relativo provvedimento intervenire anche in un momento successivo alla statuizione penale (purché, ovviamente, prima della sua esecuzione)" T.A.R. Campania n. 1700 del 6 aprile 2012, ma anche T.A.R. Campania n. 04887/2014
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