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Il nostro ordinamento, in materia di armi, ha creato un monopolio: possiamo chiamarlo il monopolio dell'
per tutelare l'ordine pubblico.
Diciamo però che si tratta di un'eccezione alla regola generale e non un divieto assoluto, immanente e sempre presente, da applicare a tutti i costi.
Viste dunque tutte queste premesse, vediamo come e quando si può disporre di un mezzo di difesa.
Ebbene, la normativa in materia consente al cittadino di disporre di un'arma quando si trovi in condizioni di accertato effettivo, concreto ed attuale pericolo.
Questi, e solo questi, sono i presupposti da rispettare per disporre del mezzo di difesa, non altri.
Ad esempio, l'Autorità tenderà a dire no alla richiesta in tutti quei casi dove dovessero mancare precisi elementi fattuali: pertanto è bene sapere che potrebbe non rilasciare il titolo sulla base di un'ipotetica, probabilistica o astratta situazione di pericolo.
In conclusione, conoscendo dunque i criteri per disporre del titolo, ne consegue che i casi di diniego immotivato andranno sottoposti a ricorso.
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Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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