di Lucia Izzo - Rischia il carcere per il reato di atti persecutori lo
stalker che per diversi anni tormenta con offese, minacce e molestie la vittima, anche tramite social network,
attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, al punto da costringerla a bannare il molestatore e a bloccare le chiamate in entrata sul suo cellulare. Le reiterate condotte del social
stalker hanno infatti ingenerato nella vittima un perdurante
stato d'ansia, portandola a temere per la sua incolumità e a modificare le sue abitudini di vita.
Nel dettaglio, l'imputato era accusato di avere, con condotte reiterate, offeso, molestato e minacciato una donna e le persone a lei vicine, nonché di aver offeso la sua reputazione attraverso post pubblici su Facebook.
In Cassazione, il prevenuto contesta il reato ascrittogli, ritenendo che la vittima non non avesse sofferto di alcun grave e perdurante
stato d'ansia, né di un cambiamento delle sue abitudini di vita. Evidenzia di aver intrattenuto con la donna numerose conversazioni e mantenuto contatti di vario tipo, che la stessa gli aveva concesso il suo numero di telefono e che, solo una volta, gli aveva impedito ogni interferenza con i suoi profili Facebook utilizzando la procedura di "banning".
Di diverso avviso gli Ermellini che, invece, sottolineano come il ricorso sottenda una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non consentita in sede di legittimità, essendo questa riservata al giudice di merito.
Tra l'altro, con motivazione logica, ampia ed esaustiva, prima di contraddizioni, la Corte territoriale ha ritenuto
sussistente il reato di stalking, basandosi sulle dichiarazioni della
persona offesa (logiche e coerenti), riscontrate da specifici episodi e dalle dichiarazioni dei suoi amici.
L'uomo è
stato accusato a causa delle continue molestie nei confronti della donna, durate oltre sette anni e attuate anche tramite
messaggi e post diffusi sui social network, nelle quali veniva fatto utilizzo di un infinito numero di espressioni aspramente offensive, ma anche minacciose.
E in base a tali rilievi i giudici di merito hanno ritenuto sussistente gli eventi di danno di cui all'art. 612-bis c.p., ovvero lo
stato di ansia, tensione e paura indotto nella vittima, considerato anche il lungo arco temporale in cui l'imputato aveva posto in essere il comportamento persecutorio che ha ha impedito alla donna di svolgere una vita normale, anche sotto il profilo delle relazioni personali.
A seguito di tali condotte, la vittima era stata
costretta a modificare le proprie abitudini di vita: aveva dovuto chiedere spesso l'aiuto di amici per farsi accompagnare a casa, temendo le intrusioni dello
stalker, era stata costretta a installare un blocco in entrata nelle chiamate in arrivo dei propri apparecchi telefonici e, infine, aveva dovuto giustificarsi continuamente con i suoi contatti, anche di lavoro, a causa delle
continue intrusioni diffamatorie dell'imputato sui social network.Gli Ermellini rammentano che la fattispecie di atti persecutori è strutturalmente un
reato abituale ad evento di danno che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari, ovvero cagionare un perdurante e grave
stato di ansia o di paura, oppure ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dì un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Nel caso di specie, dallo stesso narrato della
persona offesa emerge quantomeno il determinarsi dell'evento dello
stato di ansia e tensione, che prescinde dall'accertamento di un vero e proprio
stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della
persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza.
È sufficiente, dunque, che gli atti ritenuti persecutori abbiano un
effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima e la prova dell'evento del delitto (causazione nella
persona offesa di un grave e perdurante
stato di ansia o di paura) ben può essere ricavata, oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, elementi questi tutti adeguatamente rappresentati nella
sentenza impugnata.
Tale conclusione non è scalfita dalla sussistenza di momenti di avvicinamento tra la vittima e lo
stalker. La stessa Cassazione (nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente) ha più volte confermato che l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la
persona offesa abbia vissuto
momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore (cfr. Cass. n. 5313/2014).