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Il reato di violazione di domicilio trova la propria disciplina nell'articolo 614 del Codice penale nel quadro dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
L'abitazione è il luogo dove la persona conduce vita domestica in modo definitivo o temporaneo. L'uso deve essere attuale ma non è necessaria la continuità dell'occupazione né la presenza degli occupanti.
Per luogo di privata dimora si intende qualsivoglia sito ove taluno si soffermi per svolgervi un'attività inerente alla sua vita privata. È un concetto più ampio di quello di abitazione in quanto ricomprende ambienti in cui non si sviluppa una vera e propria vita domestica come lo studio professionale, i locali dell'impresa, la camera d'albergo o la cabina di una nave.
Le appartenenze sono costituite dai luoghi che si presentano come accessori rispetto a quelli di privata dimora in quanto predisposti per il loro migliore godimento o servizio. È il caso dei giardini, degli androni, dei balconi e delle rimesse.
Cassazione penale sentenza n. 1309/1986.
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di un soggetto che si introduca nella casa della moglie, dalla quale vive separato, senza il suo consenso, per vedere la figlia che era stata affidata alla moglie medesima o il comportamento di colui il quale, essendo stato in precedenza temporaneamente ospitato, si introduca nell'abitazione contro la volontà dell'avente diritto alla esclusione, che non gli intenda più concedere ospitalitàCassazione penale sentenza n. 11746/2012
Cassazione penale sentenza n. 47500/2012
Integra il delitto di cui all'art. 615 ter c.p. la condotta di colui che acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare dell'elaboratore per delimitarne oggettivamente l'accesso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'alterazione del funzionamento di alcune caselle vocali riservate ai dipendenti e programmate in modo che partissero telefonate a ciclo continuo dal numero del gestore verso le utenze mobili prepagate con il profilo "autoricarica" in uso agli imputati).
Cassazione penale sentenza del 24/09/2014 n. 47938
Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), non assumono rilievo le violazioni commesse dal soggetto autorizzato in ordine alle indicazioni relative all'orario nel quale gli accessi possono essere effettuati in quanto si tratta di prescrizioni che attengono solo al profilo della organizzazione interna dell'ufficio presso il quale il sistema è operativo e non, invece, all'accesso ed al tempo di permanenza nel sistema informatico.
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 617 c.p., la fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che, lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione. (Fattispecie relativa alla presa di cognizione da parte di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore, mediante registrazione, in relazione alla quale la Corte ha osservato che la fraudolenza non potesse essere esclusa dalla asserita consapevolezza dell'altro genitore della preannunciata intenzione dell'imputato di registrare le telefonate).
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