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Integra il reato di maltrattamenti contemplato dall'art. 572 c.p. ostentare le relazioni con altre donne durante il rapporto che, anche se conflittuale, ma stabile, contempla il rispetto dell'altra persona
Responsabile del reato di maltrattamenti l'uomo che ostenta con costanza i suoi rapporti con altre donne. Umiliante per la convivente una condotta del genere, una relazione stabile richiede rispetto reciproco. Queste le precisazioni della Cassazione nella breve sentenzan. 41568/2022 (sotto allegata).
Un uomo subisce la condanna in primo e secondo grado per il reato di maltrattamenti ai danni della convivente.
Condanna che lo stesso contesta immediatamente in sede di Cassazione rilevando l'assenza di continuità e di dolo nelle condotte contestate. Errato considerare due episodi di violenza isolati e distanti nel tempo, così come ritenere che, nell'ambito di una reazione conflittuale, si potesse pretendere il rispetto dell'obbligo di fedeltà. Le relazioni intrattenute con altre persone non hanno recato alla vittima nessuna offesa o umiliazione.
Tesi che la Cassazione non condivide nella maniera più assoluta, tanto che il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Generico il motivo con cui l'imputato ha contestato la perdurante condotta vessatoria posta in essere ai danni della convivente. Provate invece le condotte violente e ingiuriose tenute con costanza dall'imputato nei confronti della vittima, che ha subito pesanti ingiurie derivanti dalla frequenza addirittura ostentata di relazioni con altre donne a cui si è accompagnato il disprezzo manifesto nei suoi confronti, legata all'uomo da una relazione stabile che comporta l'obbligo di portare rispetto reciproco.
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Scarica pdf Cassazione n. 41568/2022Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/45115-reato-di-maltrattamenti-ostentare-il-tradimento-alla-compagna.asp
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