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Diritto penale

Reato di getto pericoloso di cose

Reato di getto pericoloso di cose

Disciplina normativa del reato di cui all'art. 674 del codice penale

Avv. Daniele Paolanti - La presente guida si propone come obiettivo la disamina del contenuto della norma di cui all'art. 674 c.p. rubricata "Getto pericoloso di cose". La norma così recita: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

Caratteri della norma

Esordiamo dunque con la disamina dei caratteri distintivi della predetta norma. Bene giuridico meritevole di tutela è indubbiamente l'ordine pubblico, essendo premura del legislatore reprimere quelle condotte tese a molestare o comunque creare disagio alle persone. Non si tratta di un reato qualificato, dal momento che soggetto attivo può esser "chiunque". La condotta incriminata consiste nel gettare (evidentemente materiali solidi) o versare (sostanze liquide) in un luogo di pubblico transito o comunque in un'area privata di comune o altrui uso, materiali che siano potenzialmente idonei a recare molestia alle persone ovvero ad imbrattare e offendere, nonché nel permettere immissioni di vapori o fumo che siano atti a cagionare tali effetti. La sanzione comminata laddove si perfezioni detto reato è l'arresto fino a un mese o alternativamente l'ammenda fino ad € 206,00. Affinché il reato si configuri è sufficiente che il materiale gettato o versato sia potenzialmente idoneo ad imbrattare, offendere nonché suscettibile di recare molestia alle persone.

La giurisprudenza più significativa

La Corte di Cassazione, specie con riferimento alle emissioni moleste di fumo o vapore, è proclive nell'ammettere che "a) l'evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; b) se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggetti va mente percepito dagli stessi dichiaranti" (Cass. Pen. Sez. III, 26 settembre 2012, n.37037 - Pres. Petti - est. Andronio). Stando all'interpretazione offerta dai giudici di legittimità, laddove manchi la possibilità di compiere un accertamento obiettivo volto a conoscere l'intensità delle emissioni, ben lo stesso può basarsi su un indagine per testi, a condizione che tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica. Sempre nella citata sentenza è enunciato il principio di diritto, pressoché consolidato in giurisprudenza, teso a rilevare che "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, poiché, l'ordinamento non prevede specifici valori-limite per le immissioni olfattive, le quali non rientrano nell'ambito della disciplina dell'inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui tali immissioni provengano da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ.; limite che funge da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dello stesso art. 674 cod. pen.". Detto principio trovava conferma in altre sedi laddove si rilevava che "Va ricordato che per il reato di cui all'articolo 674 c.p., l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844 c.c." (Cass. Sez. 3 n. 34896 del 14.7.2011; e piu' di recente Cass. Sez. 3 n. 37037 in tema di "immissioni olfattive"). E' comunque necessario che venga accertato, in modo rigoroso, il limite in questione" (Suprema Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27562).

Foto: 123rf.com

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