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Diritto penale

Bancarotta semplice documentale

Bancarotta semplice documentale

di Giovanni Tringali - Da un punto di vista civilistico la tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale rappresentano una indefettibile regola di buon amministrazione posta a garanzia della stessa impresa.

Da un punto di vista fiscale, gli obblighi contabili sono principalmente finalizzati a permettere all'amministrazione finanziaria di esercitare le verifiche sulla corretta determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione e mirano pertanto a combattere l'evasione.

L'obbligo di tenuta di libri e scritture contabili imposto dalla legge fallimentare mira ad assicurare, a garanzia dei creditori, il retto svolgimento dell'attività commerciale e a precostituire la prova della situazione economica dell'impresa, onde consentire agli organi dell'eventuale fallimento di acquisire attività e ricostruire il patrimonio dell'impresa.

La norma

Art. 217- L.F.Bancarotta semplice

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni».

Bene giuridico protetto

Corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa. Le scritture contabili consentono una conoscenza documentata e giuridicamente utile del patrimonio del fallito.

Soggetto attivo

L'imprenditore commerciale.

Elemento soggettivo

Dolo o colpa. In realtà in base al comma 2 dell'art. 42 c.p[1]. la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere espressamente prevista, mentre invece manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione ha ritenuto che "previsione espressa" non significhi "previsione esplicita", sicché può darsi una previsione implicita della colpa, desumibile per via di interpretazione sistematica, come appunto nel caso di bancarotta semplice documentale, argomentando a contrario dalla definizione come "dolosa" della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. V, Sentenza. n. 107958 del 18 marzo 1968).

Si tratta di reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, il quale sanziona la mancata, irregolare o incompleta tenuta di libri e scritture contabili anche per semplice negligenza (es. la mancata vigilanza delle persone alle quali sia stato eventualmente affidato l'incarico della tenuta). Essendo un reato di pura condotta è integrato anche se non si realizza alcun danno per i creditori.

Elemento oggettivo

La condotta ha per oggetto i libri e le altre scritture prescritti dalla legge ossia quelle obbligatorie previste dal Codice Civile ex artt. 2214[2], 2421, 2478. Quindi innanzitutto libro giornale e libro degli inventari, ma anche gli altri libri sociali quali il libro dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del collegio sindacale, ecc… (riguardo ai documenti di natura prettamente fiscale si veda infra la giurisprudenza in approfondimento). L'imprenditore, pur potendosi avvalere dell'opera di un tecnico (sia esso un proprio dipendente o un libero professionista), resta sempre responsabile per l'attività da costoro svolta nell'ambito dell'impresa. L'obbligo di tenere i libri e le scritture permane fino a quando la cessazione dell'attività commerciale risulti dalla formale cancellazione dal registro delle imprese (a nulla rileva l'inattività di fatto).

Occorre tenere conto dell'aspetto temporale perché il reato sussiste solo se la mancata, irregolare o incompleta tenuta dei libri e delle altre scritture riguarda tre annualità antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Per intenderci, se l'imprenditore è fallito nel 2014, non alcuna rilevanza penale, ad esempio, la mancata compilazione del libro giornale da settembre a dicembre del 2010, dovendo in tal caso verificarsi la regolare tenuta solamente per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Tentativo

Il tentativo non è possibile atteso che la condotta che costituisce la bancarotta documentale semplice è già completamente realizzata prima della sentenza di fallimento e acquisisce il suo disvalore penale solo dopo la sentenza.

Procedibilità

D'ufficio.

Competenza

Oggi è consolidata nella giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi, conseguentemente i fatti compiuti dall'imprenditore diventano penalmente rilevanti solo con la sua pronunzia. Questa natura della sentenza determina che il momento consumativo del reato si pone nel momento e nel luogo in cui viene emessa, con il rilevante effetto di determinare la decorrenza del termine di prescrizione del reato, la determinazione della competenza territoriale presso il Tribunale del fallimento, nonché la data di riferimento per l'applicazione dei provvedimenti di amnistia e indulto.

Sanzioni

Reclusione da sei mesi a due anni.

Prescrizione

In base all'articolo 157 del c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. La prescrizione del reato di bancarotta documentale comincia a decorrere dal momento della sua consumazione ovvero dalla data della sentenza di fallimento.

La differenza con la bancarotta fraudolenta documentale

Tra le due ipotesi di reato - artt. 216[3] e 217 - ricorrono rilevanti differenze in ordine sia all'elemento oggettivo, sia a quello soggettivo. La bancarotta "fraudolenta" documentale è un reato di danno (pregiudizio per i creditori) e coinvolge nella condotta anche le scritture facoltative, mentre la bancarotta semplice, che concerne soltanto le scritture obbligatorie, è un reato di pericolo presunto.

Il primo è un reato doloso: si tratta di dolo specifico nel caso di sottrazione, distruzione e falsificazione delle scritture contabili in quanto lo scopo perseguito dall'agente è quello di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri o di arrecare un pregiudizio ai creditori, mentre si tratta di dolo generico quando ha tenuto i libri o le altre scritture contabili in modo irregolare con lo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. In questo ultimo caso la prova del dolo non può desumersi dallo stato delle scritture ma occorre dimostrare la piena consapevolezza dell'imprenditore di tenere le scritture in modo tale da non rendere ricostruibile il patrimonio e i movimenti degli affari. Occorre quindi stare attenti a non confondere l'elemento oggettivo del reato (l'irregolare tenuta) con l'elemento soggettivo (dolo) e chiedersi per quale ragione e sulla base di quali elementi può affermarsi che l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare, appunto, l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della sua impresa. La locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del giro d'affari" connota la condotta e non l'elemento soggettivo del reato dunque non si tratta di dolo specifico ma di dolo generico.

Trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze che da una tale condotta possono derivare, è il comportamento proprio di chi commette il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217, secondo comma, L.F

La bancarotta semplice documentale è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, per cui è superflua l'indagine sull'efficacia causale o sulle conseguenze dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili. Essendo un reato di mera condotta è realizzata anche con la semplice omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili sorretta da imprudenza, negligenza o violazione di leggi. Si consideri inoltre che, a differenza della bancarotta fraudolenta documentale, quella semplice deve riguardare libri o altre scritture dei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.

Infine, secondo l'interpretazione prevalente solo l'art. 217 comma 2 farebbe riferimento alle scritture obbligatorie (letteralmente "prescritte dalla legge") mentre la bancarotta fraudolenta documentale potrebbe realizzarsi anche per la omessa o irregolare tenuta di scritture facoltative (come ad esempio i partitari).

Giurisprudenza

In tema di bancarotta semplice documentale, la colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa in eligendo, anche quella di controllarne l'operato (Sez. 5, Sentenza n. 24297 del 11/03/2015).

In tema di reati fallimentari, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, Sentenza n. 11115 del 22/01/2015).

In tema di reati fallimentari, l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, ex artt. 16, n. 3, 220 legge fall., deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, posto che, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, la seconda è più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo (Sez. 5, Sentenza n. 2809 del 12/11/2014).

Non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), qualora alla condanna per illecito tributario (nella specie per occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000) faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella penal-tributaria la impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l'azione fraudolenta sottesa dall'art. 216, n. 2 l. fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all'intero corredo documentale, risultando irrilevante l'obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell'ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 16360 del 01/03/2011).

È configurabile il reato di bancarotta documentale semplice nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili conservate ai sensi dell'art. 2220, u.c., cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 10079 del 31/10/2014).

In tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, l. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, Sentenza n. 32051 del 24/06/2014).

Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni. (Fattispecie in cui i libri erano stati regolarmente istituiti, ma mai compilati - Sez. 5, Sentenza n. 8610 del 20/12/2011).

In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013).

In tema di bancarotta semplice documentale, poiché il richiamo ai libri previsti dalla legge, di cui all'art. 217 della legge fallimentare, si riferisce agli obblighi regolati dall'art. 2214 cod.civ. e non alle scritture contabili previste dalle leggi fiscali, la mancata tenuta del registro dei beni ammortizzabili, che è previsto dall'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - e non è, pertanto, una scrittura obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 comma primo cod. civ. - può integrare gli estremi della bancarottadocumentale soltanto se tale libro può considerarsi richiesto dalla "natura e dalle dimensioni dell'impresa", ai sensi dell'art. 2214 comma secondo cod. civile. (Nella fattispecie la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato che era stato condannato per non aver tenuto il libro dei cespiti ammortizzabili, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza osservando che la penale responsabilità per la mancata tenuta del registro in questione può essere affermata soltanto se, con adeguata motivazione, "si riconduce detto registro nell'ambito delle scritture relativamente obbligatorie di cui all'art. 22142 c.c.") (Sez. 5, Sentenza n. 7904 del 27/06/1997).

La norma di cui all'art. 217 comma 2 L.F. non si estende all'omessa tenuta della scritture contabili prescritte esclusivamente ai fini fiscali potendosi configurare la bancarotta documentale solo se trattasi di libri che devono considerarsi richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ai sensi dell'art. 2214, comma 2 (Sez. V, Sentenza n. 33749 del 17/09/2001)

Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarottafraudolentadocumentale societaria (art. 216, comma primo, n. 2 e 223, comma primo, L.F.) i libri sociali, specificamente disciplinati dall'art. 2421 cod. civ., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Infatti la previsione incriminatrice individua espressamente l'oggetto materiale del reato nei libri e nelle altre scritture contabili i quali hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 cod. civ.. Ne deriva che la falsificazione del verbale del consiglio di amministrazione - atto previsto dall'art. 2421, comma primo, n. 4, cod. civ. concernente i libri sociali - non integra l'art. 216, comma primo, n. 2 della legge fallimentare, salvo il caso di incidenza diretta sull'alterazione del quadro contabile (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 23/11/2006).

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Approfondimenti

Il regime di contabilità semplificata non comporta l'esonero dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. dal momento che l'art. 18 del D.P.R. n. 600/73[4], che ammette una contabilità semplificata per i contribuenti minori, fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal D.P.R. n. 600/73, come sono per esempio quelli regolati dall'art. 2214 c.c..

Se la società fallisce e i libri contabili richiesti dal Codice Civile sono introvabili, l'amministratore non può giustificarsi sostenendo di aver aderito al regime di contabilità semplificata e di conseguenza risulta in ogni caso esposto al pericolo concreto di vedersi contestata l'ipotesi di bancarotta documentale che sarà "fraudolenta" nel caso in cui l'adozione della contabilità semplificata è preordinata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari della società mentre sarà "semplice" negli altri casi. In questo senso, l'inosservanza dell'obbligo previsto dal Codice Civile di tenere determinati libri e scritture contabili costituisce già di per sé reato nel caso di fallimento.

La bancarotta semplice documentale è un reato di mera condotta che si realizza per la semplice omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili previste dalla legge; è, in altri termini, un reato di pericolo presunto, pertanto, è sufficiente per la sua integrazione il verificarsi del pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma (corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa), a nulla rilevando il verificarsi dell'evento (pregiudizio ai creditori). Tuttavia, è appena il caso di precisare che, nel caso in cui oggetto di contestazione siano mere irregolarità o errori formali nelle registrazioni comunque inidonei a compromettere la completezza o l'attendibilità delle scritture, in quanto dalle stesse emerge l'effettivo contenuto e significato dei dati annotati, il reato non sussiste per difetto di offensività della condotta.

In merito all'oggetto materiale della condotta, una riflessione appare opportuna e cioè cosa si debba intendere per libri e scritture contabili prescritti dalla legge.Infatti, né l'art. 216 né l'art. 217 specificano quali questi siano. Innanzitutto osserviamo che la locuzione "prescritti dalla legge" (quindi scritture obbligatorie) è formulata solo per la bancarotta semplice documentale. Questa circostanza fa ritenere che la bancarotta fraudolenta documentale possa realizzarsi anche con l'omessa o irregolare tenuta di scritture non obbligatorie (come ad esempio i partitari), sempreché si realizzino tutti gli altri elementi della fattispecie.

Per chiarire questo aspetto potrebbe essere utile partire dalla considerazione che le due norme, per quanto caratterizzate da una diversa gravità, tutelano lo stesso "bene giuridico" ovvero la corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa a garanzia dei creditori, degli stessi soci e per certi versi dello stesso imprenditore. E' ragionevole pensare che i libri e le scritture a cui fa riferimento l'art. 217 L.F. siano innanzitutto quelli previsti dall'art. 2214 c.c.:

1) libro giornale e libro inventari;

2) altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;

3) per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le scritture correlate alla natura dell'impresa sono quelle previste agli articoli 2421 (Spa), 2478 (Srl) e 2519 (Coop.) del Codice Civile, mentre per quanto riguarda le scritture contabili richieste dalle dimensioni dell'impresa, il discorso si complica in quanto è necessario fare riferimento a ciascuna realtà aziendale. In questo caso l'onere di verificare i presupposti in base ai quali sorge l'obbligo contabile aggiuntivo si sposta sull'imprenditore, al quale, dunque, è devoluta la responsabilità di decidere, in base alle dimensioni della sua impresa, quali scritture contabili adottare.

Come è noto, oltre alle scritture contabili previste dalla norma civilistica, l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere altre scritture previste dalle leggi tributarie a fini fiscali. Questo obbligo riguarda anche altri soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 c.c., quali i piccoli imprenditori e i professionisti.

La stessa legge fallimentare all'art. 16[5] prevede che il tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni, così come all'art. 14 impone all'imprenditore che chiede il proprio fallimento di depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti.

Da questo punto di vista vi è da chiedersi se solamente le scritture previste dal Codice Civile siano dotate della capacità di tutelare il bene giuridico tutelato per mezzo dei reati di bancarotta documentale (fraudolenta o semplice) o se per esempio anche le scritture prescritte dal punto di vista fiscale (che principalmente mirano a consentire la determinazione delle imposte dovute allo Stato) siano potenzialmente idonee e in grado di garantire il suddetto bene giuridico.

Rientrano le scritture previste dalla normativa fiscale nel novero dei libri e le altre scritture contabili "prescritti dalla legge" di cui parla l'art. 217 L.F.?Se la risposta fosse affermativa, si dovrebbe concludere che da un parte la loro omessa o irregolare tenuta possa configurare la bancarotta semplice documentale, mentre per altro verso, ben potendo l'irregolare tenuta (cosciente e volontaria) incidere negativamente sulla determinazione del patrimonio e sul giro d'affari dell'impresa, possa comportare la bancarotta fraudolenta documentale (si pensi ai registri IVA acquisti e vendite).

Pare opportuno evidenziare che l'art. 220[6] L.F. punisce con la reclusione fino a diciotto mesi il fallito che non osserva gli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 ovvero il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie. Da notare che il reato in questione è stato ritenuto assorbito dalla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione del compendio contabile risultando del tutto omogenea la struttura e l'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, ma più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo, la seconda (Sez. 5, Sentenza del 02/12/2010). L'imprenditore che non abbia tenuto le scritture o che le abbia distrutte non potrà essere ritenuto responsabile - anche e nello stesso tempo - di mancata ottemperanza all'obbligo del tempestivo deposito nelle mani del curatore: se già la legge lo punisce per non aver tenuto le scritture o per averle completamente distrutte, non può punirlo una seconda volta, essendo fisicamente impossibile consegnare al curatore ciò che non esiste. L'unico problema è che l'art. 220 L.F. facendo riferimento all'art. 16 L.F. implicitamente si riferisce, oltre alle scritture contabili, anche alle scritture previste dalla normativa fiscale, mentre lo stesso non può pacificamente affermarsi per la bancarotta documentale semplice o fraudolenta.

A questo punto siamo in grado di formulare la domanda giusta: è potenzialmente idonea l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità prescritta ai "fini fiscali" a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma?

Ebbene, la regolare tenuta di tutte le scritture prescritte ai fini civilistici sembra in grado di scongiurare questo pericolo anche in assenza delle scritture prescritte ai fini fiscali.

Il problema è semmai stabilire se l'omessa o la irregolare tenuta delle scritture ai fini civilistici possa essere sostituita (ai fini dell'esclusione della responsabilità penale per bancarotta documentale) dalla regolare tenuta di tutta la documentazione prevista ai fini fiscali.

Una risposta affermativa non sembra possibile visto che ci sono una serie di libri e scritture contabili, previsti esclusivamente dalla normativa civilistica, funzionali alla tutela del bene giuridico oggetto della bancarotta documentale e la cui mancanza non può certo essere sostituita con la documentazione fiscale. A titolo esemplificativo si pensi alle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, per ciascun affare agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, alle copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite; al libro dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del collegio sindacale, al libro delle obbligazioni, al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste, al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni, al libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies).

In definitiva, nonostante in caso di fallimento la consegna dei documenti fiscali sia prevista dalla stessa legge fallimentare, malgrado questi documenti siano obbligatori (tanto da poterli considerare inclusi nella locuzione "prescritti dalla legge" usata nella norma dell'art. 217 L.F.), sembra ragionevole pensare che:

1) la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture previste ai fini fiscali non possa determinare la bancarotta documentale (semplice o fraudolenta) quando l'imprenditore ha tenuto correttamente tutte le scritture civilisticamente prescritte;

2) la presenza e la completezza di tutte le scritture previste dalla normativa fiscale non può escludere una responsabilità penale per bancarotta documentale (semplice o fraudolenta) quando manchino o non siano tenuti in modo regolare i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla normativa civilistica.

Riepilogando, l'omesso deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie può integrare:

a) esclusivamente il reato di cui all'art. 220 L.F. nel caso in cui l'imprenditore con coscienza e volontà non consegni i documenti (comunque esistenti) senza perseguire alcuno scopo specifico;

b) il reato di bancarotta fraudolenta documentale qualora la mancata consegna sia dovuta alla più grave condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture (anche solo quelle fiscali) quando si reputi sussistente il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori. In tal caso il reato di cui all'art. 220 viene assorbito dall'art. 216 comma 1 n. 2;

c) il reato di bancarotta semplice documentale qualora la mancata consegna sia dovuta alla mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge ai fini civilistici (quindi non nel caso di mancato deposito dei documenti fiscali). Anche in questo caso il reato di cui all'art. 220 viene assorbito dall'art. 217 comma 2;

Nel caso concreto di successione di amministratori in una società in cui la contabilità è stata tenuta in modo irregolare dal precedente amministratore mentre la sentenza di fallimento giunga col nuovo, se da un lato è lecito pretendere dall'amministratore subentrante un dovere di verifica circa la regolare tenuta e completezza dei libri e delle scritture contabili che gli vengono consegnati dal suo predecessore, dall'altro non è così automatico considerarlo responsabile, in caso di fallimento, per l'irregolare tenuta della contabilità riferita ad anni precedenti la sua gestione. Infatti, un conto è la mancata tenuta per la quale difficilmente egli potrebbe giustificarsi, un conto è l'irregolare tenuta perché le irregolarità potrebbero essere non evidenti e di conseguenza sarebbe arduo sostenere una qualche rimproverabilità. Sarà da valutare caso per caso sulla base delle varie circostanze come le dimensioni dell'impresa, il tipo di irregolarità nelle scritture, la competenza tecnica del nuovo amministratore in merito agli aspetti contabili e per tale via attribuire la responsabilità penale per bancarotta documentale (semplice o fraudolenta) all'amministratore che ha effettivamente commesso il reato.

Si consideri che nel caso di successione di amministratori è stato ritenuto fondamentale, ai fini dell'accertamento della responsabilità per bancarotta distrattiva, dare una precisa collocazione cronologica agli atti di distrazione. Non si può automaticamente considerare responsabile del reato l'ultimo amministratore solo perché in carica al momento del fallimento. Egli, avendo la responsabilità dell'integrità patrimoniale dell'ente a cui è preposto, ha l'onere della dimostrazione dell'impiego di beni già presenti nel patrimonio societario e non più rinvenuti, ma ovviamente non può rispondere per fatti compiuti da terzi, salvo i casi di concorso (Sez. 5 Sentenza n. 3228. del 14/12/2011). Il medesimo discorso vale, a mio parere, per la bancarotta documentale.

Sempre in tema, si è stabilito che l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetta "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, Sentenza n. 19049 del 19/02/2010). Ovviamente ne risponde anche l'amministratore di fatto, direttamente o in concorso ex art. 110 c.p. secondo i principi che regolano tale istituto.

L'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'impresa di fatto non opera e quindi manchino attività e passività, esso viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese. La fattispecie di bancarotta semplice documentale, avendo natura formale e a pericolo presunto, si concreta per la mancata redazione dell'inventario, il quale serve ad evidenziare le attività e le passività dell'impresa. Esso si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare gli utili conseguiti o le perdite subite (art. 2217 cc). L'assenza di attività commerciale, in definitiva, non giustifica la mancata tenuta dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 4727 del 15/03/2000).

[1]Art. 42 c.p. - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

2.Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

[2]Art. 2214 c.c. - Libri obbligatori e altre scritture contabili.

1.L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

2.Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

3.Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori

[3]Art. 216 L.F. - Bancarotta fraudolenta

1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

[4]Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori).

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di (400.000 euro) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di (700.000 euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri perla individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

[5]Art. 16 L.F. -Sentenza dichiarativa di fallimento - Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

[6]Art. 220 L.F. - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito -

1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.


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