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Gli articoli 434 e 449 c.p. contemplano il reato di disastro colposo innominato, che per la sua integrazione richiede un fenomeno distruttivo straordinario che può essere anche prolungato e lesivo per l'incolumità delle persone
I delitti di disastro colposo innominato sono previsti e disciplinati dagli art. 434 c.p. e 449 c.p.
L'art. 434 c.p disciplina il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi che punisce con la pena della reclusione da uno a 5 anni chiunque commette un fatto diretto a provocare il crollo di una costruzione p di una parte della stessa o un altro disastro. Se poi il disastro o il crollo si verificano la reclusione va da tre a 12 anni.
L'art 449 c.p è invece dedicato ai delitti colposi di danno. La pena della reclusione da 1 a 5 anni è prevista nei confronti di chi per colpa provoca un incendio o un altro disastro tra quelli contemplati dal capo I del titolo IV che contempla i reati contro l'incolumità pubblica. Pena della reclusione che viene raddoppiata se si provoca un danno ferroviario, il naufragio o la sommersione di una nave adibita al trasporto di persone e la caduta di un aeromobile destinato anch'esso al trasporto di persone.
Il legislatore, in relazione a questi due reati, per ragioni di politica criminale, ha anticipato la soglia della perfezione ad un momento anteriore rispetto al completo svolgimento del fatto naturalistico, che segna la fase della consumazione. Trattasi infatti di reati di pericolo che si caratterizzano per un'anticipazione della tutela penale e con l'irrogazione di una pena, non per la sussistenza di un danno, ma per il pericolo creato rispetto ad un bene giuridico.
La tutela anticipata e la tipologia del pericolo, nei reati c.d. di pericolo, assumono caratteri determinanti tanto da permettere l'ulteriore distinzione tra:
All'interno del genus dei delitti di pericolo (comune), in cui la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il "pericolo" per la pubblica incolumità, il c.d. disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p. ha posto non pochi problemi interpretativi, chiariti per fortuna dalla giurisprudenza, vediamo in che modo.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 47779/2018 che il delitto di disastro colposo innominato è integrato da un macro evento, che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza come il crollo il naufragio o l'deragliamento che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi che non sono immediatamente percepibili e che possono realizzarsi in un arco temporale anche molto prolungato che pure producono quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza tutela della salute e altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare che in quel caso si è verificata la lesione della pubblica incolumità.
Per quanto riguarda l'entità dell'evento idoneo a configurare il reato di disastro innominato la Cassazione n. 42246/2022 ha chiarito che il costante orientamento della giurisprudenza afferma che: "il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzionistraordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019 in un caso di fenomeno franoso di cospicue dimensioni ma che, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'area recintata nella quale si era determinato, non aveva costituito una minaccia per una coorte non preventivamente individuabile di soggetti). È stato anche condivisibilmente affermato che il delitto in disamina richiede un evento di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, non essendo sufficiente il verificarsi di un mero smottamento (Sez. 4, n. 13947 del 06/02/2008)."
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