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Diritto penale

Bancarotta fraudolenta societaria o impropria

Bancarotta fraudolenta societaria o impropria

Illustrato il reato nei suoi elementi costituivi e aspetti principali vediamo quali precisazioni ha fornito la giurisprudenza su questa fattispecie. 

Sul nesso di causa tra condotta dolosa ed evento

Cassazione penale n. 27962/2022: "ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompano il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41, c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Rv. 259051; Cass., Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189). Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, infine, si è opportunamente sottolineato come, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato sia configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).

Bancarotta fraudolenta impropria anche con condotte omissive

Cassazione penale n. 22765/2021: "Secondo l'indirizzo di questa Corte, poiché l'amministratore ha un obbligo di fedeltà nei confronti della società, ogni violazione di questo integra, sussistendone le altre condizioni, un'operazione dolosa ai sensi dell'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., che può, pertanto, consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (...) Come è stato già chiarito l' "operazione" è termine semanticamente più ampio dell' "azione", intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano."

Bancarotta impropria reato societario art. 2634 c.c.

Cassazione penale n. 40391/2022: "La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, univocamente affermato che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario ex art. 2634 cod. civ. è necessario che gli atti di frode ai creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l'interesse della società e con le finalità descritte dalla norma, mentre, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di cui all'art. 223, comma 1, L.F. quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione "ex ente", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 2517 del 04/12/2020)."

Operazioni dolose art. 223 co. 2 n. 2

Cassazione n. 36913/2021: "le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali."

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