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Diritto penale

Pedofilia

Pedofilia

La pedofilia è un fenomeno che rientra tra le devianze sessuali ed è perseguibile penalmente solo se il pedofilo commette un reato previsto dal codice penale a danno di un minore

Pedofilia: cos'è

La pedofilia è una devianza sessuale che consiste nell'attrazione di un soggetto sessualmente maturo nei confronti di un altro che ancora non lo è.

Il nostro codice penale però non può punire la "mera attrazione". Occorre una condotta affinché si configuri un reato.

Il pedofilo quindi è perseguibile penalmente solo se commette un reato a sfondo sessuale previsto dal codice penale in danno di un minore.

Il più grave è senza dubbio quello che punisce gli atti sessuali con minorenni, anche se, non sempre queste condotte costituiscono reato. Gli atti sessuali con minore infatti integrano un illecito penale quando compiuti ai danni di bambini minori di 10 anni, di 14 (età di passaggio dall'infanzia all'adolescenza) e di 16, se commesso da figure di particolare rilievo affettivo ed educativo.

Pedofilia: significato del termine

Il termine pedofilia è il risultato della combinazione di due vocaboli: bambino e amicizia-affetto, se però questi "sentimenti" sono rivolti a un adolescente è più corretto parlare di efebofilia.

La psichiatria include la pedofilia tra le parafilie, ossia i disturbi o devianze sessuali da cui è affitto un soggetto sessualmente maturo nei confronti di chi non ha ancora raggiunto la maturità sessuale.

Un pedofilo tuttavia non è necessariamente un violentatore o un molestatore. La psichiatria e la criminologia infatti tendono a distinguere i pedofili da chi abusa o violenta i bambini.

Il termine pedofilia infatti descrive più propriamente "l'attrazione" per i bambini, che fino a quando non si traduce in un'azione, non può considerarsi reato.

Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia

Alla luce di quanto detto, il reato contemplato dall'art. 414 bis c.p. "Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia" inserito dall'art. 4, della legge n. 172 del 01/10/2012 (che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote), utilizza impropriamente il termine "pedofilia".

Questo articolo prevede infatti la reclusione da un anno a sei mesi a cinque anni per chi "con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume."

La norma tenta in sostanza di prevenire e ostacolare a monte tutti i reati a sfondo sessuale perpetrati in danno dei minori e contemplati in diverse norme del codice penale.

Atti sessuali con minorenne

Per il diritto italiano inoltre, contrariamente a quanto si è portati a pensare, se un maggiore d'età ha rapporti con un minore non è detto che si macchi di un illecito penale.

La norma che si occupa di stabilire il discrimine tra atti sessuali con minore che configurano reato da quelli consentiti è l'art. 609-quater c.p. "Atti sessuali con minorenne", che è necessario esaminare in dettaglio.

Cosa prevede l'art. 609-quater c.p.

L'art. 609 quater c.p. prevede che, chi compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

"1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza" è punito con la stessa pena prevista per il reato di violenza sessuale, ossia con la reclusione da cinque a dieci anni.

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni." (...)

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi, mentre se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci, la pena applicata è quella dell'art. 609 ter.

Riepilogando quindi si può affermare che:

  • si commette sempre reato di atti sessuali con minore se quest'ultimo non ha compiuto 14 anni;
  • la condotta è più grave se il minore non ha compiuto 10 anni;
  • l'illecito penale si configura anche se il minore non ha ancora compiuto 16 anni e il soggetto maggiorenne riveste nei suoi confronti un ruolo di cura e custodia, con un aumento di pena se abusa dei poteri connessi alla sua posizione.

Pene accessorie e altri effetti penali

Il reato di atti sessuali con minori prevede anche l'applicazione di pene accessorie ed effetti penali ulteriori ai sensi dell'art. 609 novies c.p. In particolare la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta:

  • la perdita della responsabilità genitoriale, se la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante;
  • l'interdizione perpetua da ogni ufficio collegato alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno;
  • la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
  • l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
  • la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di atti sessuali commesso nei confronti di un minore di anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta inoltre "l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori."

La condanna nelle ipotesi aggravate comporta poi, eseguita la pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

  • l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
  • il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
  • l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chi viola questi divieti e obblighi è sottoposto alla reclusione fino a tre anni.

Condotte correlate agli atti sessuali con minore

L'analisi a questo punto non può prescindere da quella di altre disposizioni, che puniscono alcune condotte correlate al reato di atti sessuali con minori:

  • l'art 609 quinquies infatti punisce "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali".
  • l'art. 609-undecies sanziona chi adesca un minore di anni 16 al fine di commettere, tra gli altri, il reato di cui all'art. 609-quater, intendendosi per adescamento "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

Aspetti procedurali

Nel momento in cui il reato di atti sessuali (o altri reati a sfondo sessuale) è commesso in danno di un minore o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

In ragione della particolare delicatezza del reato, l'art. 609-decies garantisce al minore assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado di procedimento, grazie alla presenza dei genitori, di soggetti idonei indicati dalla vittima, di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni di comprovata esperienza nell'aiuto e nel supporto alle vittime di questi reati con il consenso del minorenne e ammessi dall'autorità giudiziaria procedente e in ogni caso dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e degli enti locali.

Di questi ultimi, in particolare, il giudice si avvale in ogni stato e grado del procedimento.

Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/31746-la-pedofilia.asp

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