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Successione di leggi penali più favorevoli al reo e loro applicazione nel periodo di vacatio legis. La Cassazione chiarisce che non è applicabile la procedibilità a querela della riforma Cartabia durante il periodo di differimento
Prima di procedere ad affrontare compiutamente la tematica, per chiarezza espositiva, punto di partenza è il c.d decreto Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022).
Nell'ipotesi esaminata di imputazione di lesioni personali, il ricorrente ha evocato proprio l'applicazione dell'articolo 2 del d. lgs 150/22 che, se avesse trovato applicazione, avrebbe escluso la procedibilità d'ufficio e avrebbe consentito il dispiegarsi degli effetti dell'intervenuta remissione della querela. Osta all'applicazione del decreto de quo l'intervenuta proroga dell'entrata in vigore dello stesso, per effetto del successivo decreto legge 162/2022.
Infatti, in forza del decreto legge 162/2022, il decreto Cartabia entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.
Sulla stessa scia sembra porsi anche un'altra pronuncia degli Ermellini, la quale merita ugualmente di essere citata: "in tema di abolitio críminis, Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639, la quale ha pertanto escluso che, in tale snodo, il giudice abbia solo l'alternativa di rinviare la decisione o di ignorare la norma abrogatrice, infliggendo una condanna che si palesa già inevitabilmente illegale".
Nella recente pronuncia giurisprudenziale, la Cassazione sancisce che, sulla base del tenore dell'articolo 10 preleggi e dell'articolo 73, comma 3 Costituzione, il periodo di vacatio legis costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore. D'altronde, precisa che, durante la vacatio legis, il legislatore può comunque modificare la legge già approvata e promulgata ma non ancora entrata in vigore. Richiama, poi, una vicenda analoga al caso in esame, verificatasi in materia di sicurezza alimentare, e rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non si configurasse alcun fenomeno di successione di leggi: inizialmente, infatti l'articolo 18 del D.Lgs. 27/2021 aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati ma, prima della sua entrata in vigore, il successivo D.Lgs. 42/2021, incidendo sul predetto articolo, ha sottratto all'abrogazione taluni dei reati da esso previsti, che quindi permangono e continuano a configurarsi quali fattispecie incriminatrici. Ritornando poi all'ipotesi in esame, ossia l'applicazione dell'art 2 del decreto Cartabia, la Cassazione puntualizza come il caso in esame non attenga propriamente alla tematica della vacatio legis, che per il d.lgs 150/22 si sarebbe esaurita l'1/11/22, piuttosto l'inapplicabilità di tale decreto deriva da un autonomo ed espresso intervento del legislatore. Difatti attraverso l'emanazione del decreto legge 162/22, c'è una espressa voluntas legis volta a determinare il differimento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150, ecco perché le pronunce giurisprudenziali, citate precedentemente e richiamate dal ricorrente, non sono propriamente attinenti al caso in esame.
Nell'ipotesi di specie, è il legislatore che espressamente ha imposto un differimento temporale dell'entrata in vigore del decreto Cartabia, sulla base di una norma che, conclude la Corte, il giudice non può certo disapplicare.
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