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Diritto penale

Truffa in atti illeciti

Truffa in atti illeciti

In contrasto con un orientamento risalente, da diversi anni la dottrina e la giurisprudenza prevalente propendono per la punibilità di tale fattispecie

di Valeria Zeppilli - Con riferimento al reato di truffa, una questione delicata riguarda la configurabilità della cosiddetta truffa in atti illeciti (per approfondimenti: vai alla guida al reato di truffa ex art. 640 del codice penale).

Con tale locuzione, in particolare, si intende quella truffa perpetrata ai danni di un soggetto, mentre questi cercava di perseguire un fine illecito.

L'esempio di scuola è quello di un uomo che finga di essere un pubblico ufficiale e perpetri così una truffa in danno di un altro soggetto, ricevendo da questo dei soldi che, però, nelle intenzioni della vittima servirebbero a corromperlo.

Punibilità dell'autore

Le problematiche che sono sorte intorno a tale tipologia di truffa riguardano, sostanzialmente, la sua punibilità.

Secondo una dottrina risalente, ma che trova ancora qualche referente, non è infatti possibile punire una truffa in atti illeciti. Diversamente, infatti, lo Stato tutelerebbe anche i cittadini che agiscono contro il diritto e, addirittura, lo farebbe nella stessa maniera riservata a coloro che, invece, agiscono nel pieno rispetto della legge. Punire il truffatore, in questi casi, significherebbe insomma autorizzare (seppur indirettamente) il compimento di un'azione vietata.

Tuttavia, sia la giurisprudenza (già dalla sentenza della Cassazione del 21 aprile 1978) che le posizioni dottrinali più recenti hanno completamente cambiato orientamento, facendo leva sul bene giuridico tutelato dall'articolo 640 c.p., ovverosia il patrimonio. Del resto il legislatore, nel contemplare il reato di truffa, ha preso in considerazione quest'ultimo in sé e per sé, senza dare il peso che invece le vecchie posizioni volevano dare alla liceità dei motivi alla base dell'atto di disposizione posto in essere dal truffato.

Ciò posto, e considerato che nella truffa in atti illeciti possono essere ravvisati tutti i requisiti costitutivi contemplati dall'articolo 640 c.p., non c'è motivo di escludere la punibilità del suo autore.

Cose acquisite mediante reato

Non bisogna peraltro dimenticare che la truffa in atti illeciti è cosa ben distinta dalla truffa che ha ad oggetto cose acquisite mediante reato. In questo secondo caso, di conseguenza, la punibilità può essere esclusa senza incorrere in alcuna contraddizione: non è più il fine della vittima ad essere illecito, ma l'oggetto della disposizione che non può dirsi legittimamente appartenente al patrimonio del truffato.

Vai alla guida "La truffa: guida legale sul reato di cui all'art. 640 del codice penale"

Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/24042-la-truffa-in-atti-illeciti.asp

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