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Diritto penale

Cassazione: è reato suonare il clacson sotto casa del vicino

Cassazione: è reato suonare il clacson sotto casa del vicino

Molesta ai sensi dell'art. 660 c.p. la condotta della donna che di giorno e di notte per recare disturbo alla tranquillità del vicino per diversi mesi suona il clacson dell'auto proprio nel pressi dell'abitazione della vittima

Va condannata per il reato specifico di cui all'art. 660 c.p, che punisce la molestia o il disturbo alle persone, l'imputata che per ben otto mesi suona ripetutamente e con insistenza il clacsonnei pressi dell'abitazione del vicino a tutte le ore del giorno, con l'obiettivo, per un motivo biasimevole e petulanza, di disturbare la quiete e la tranquillità della persona offesa. Questa la decisione della Cassazione contenuta nella sentenzan. 49268/2022 (sotto allegata) che conferma così l'ammenda di Euro 400,00 sancita dal Tribunale.

La vicenda ha infatti inizio con la condanna alla pena condizionalmente sospesa del pagamento di una ammenda di 400 euro per la vicina colpevole del reato di molestie art. 660 c.p che per petulanza e altri biasimevoli motivi ha recato disturbo a un vicino di casa suonando ripetutamente il clacson della sua auto nei pressi dell'abitazione della persona offesa, senza motivo, di giorno e di notte.

Non regge la versione dell'imputata che ha giustificato la sua condotta con la necessità di segnalare la sua presenza in strada.

Il difensore in Cassazione si gioca la carta della sola violazione amministrativa prevista dall'art. 156 dl Codice della Strada, che punisce con una multa minima di 42,00 euro fino a un massimo di 173,00 euro l'utilizzo improprio dei segnalatori acustici. Contesta inoltre la prova dei fatti basata sulle testimonianze dei genitori della persona offesa, trascurando quella di una teste della difesa. Con gli altri motivi poi si duole della qualificazione dei fatti, riconducibili piuttosto all'art. 659 c.p che punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo. Contesta la concessione del beneficio della sospensione della pena e infine invoca il riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Motivi che però non convincono gli Ermellini i quali escludono che la condotta dell'imputata possa integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 156 del Codice della Strada o il reato meno grave di cui all'art. 659 cp invocato dal difensore. Il comportamento della stessa infatti era finalizzato specificamente a recare disturbo o molestia al vicino di casa per biasimevole motivo e con petulanza.

Scarica pdf Cassazione n. 49268/2022

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